Dal 12 ottobre 2017, in seguito all’entrata in funzione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), scatta l’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di comunicare in via telematica all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Si tratta di infortuni il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di lavoro (si risolvono nel periodo di carenza) in quanto, non superando i 3 giorni di durata, non fanno scattare l’intervento dell’INAIL.
Come per gli infortuni di durata superiore a 3 giorni, anche la mancata comunicazione degli infortuni di durata da 1 a 3 giorni è sanzionabile con una sanzione amministrativa da euro 548,00 a euro 1.972,80.