I nuovi termini per la detrazione Iva – Chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate

I nuovi termini per la detrazione Iva – Chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, nonché alle modalità di registrazione delle fatture di acquisto.

Il nuovo art. 19, comma 1 del D.P.R. 633/72 prevede due importanti novità:

  • il diritto alla detrazione dell’Iva deve essere esercitato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto;
  • le fatture di acquisto devono essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno di ricezione della fattura.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare pubblicata, fornisce chiarimenti operativi, stabilendo che il momento dal quale decorre il termine per l’esercizio della detrazione, si realizza al verificarsi della duplice condizione:

  • (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e
  • (formale) del ricevimento di una valida fattura

Dalla lettura della circolare, si possono quindi verificare le seguenti casistiche:

  • acquisto avvenuto nel 2017, fattura ricevuta e registrata tra gli acquisti nel 2017: l’Iva a credito confluisce nella liquidazione periodica del mese di dicembre o dell’ultimo trimestre 2017 e non si pongono questioni particolari;
  • acquisto avvenuto nel 2017, fattura ricevuta nel 2017, ma non registrata nel 2017: la fattura deve essere registrata al più tardi entro il 30.04.2018, in apposito sezionale del registro Iva acquisti dedicato alle fatture ricevute nell’anno precedente (2017); l’Iva a credito confluirà nella dichiarazione annuale dell’anno 2017.
  • acquisto avvenuto nel 2017, fattura ricevuta nel 2018: la fattura deve essere registrata, al più tardi, entro il 30.04.2019. Se la fattura è registrata nel corso del 2018, l’imposta concorrerà alla liquidazione periodica del mese/trimestre in cui è registrata. Se, invece, viene registrata nei primi mesi del 2019, si dovrà utilizzare un sezionale per le fatture 2018, ma l’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

 

Occorre quindi prestare molta attenzione al momento di ricezione della fattura.

A tal proposito la circolare precisa che la prova del ricevimento può emergere dalla posta elettronica certificata o da altri sistemi o, in alternativa, può essere fornita anche mediante la corretta tenuta della contabilità (es. numerazione progressiva dei documenti ricevuti).

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