Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “legge di bilancio 2018”, in vigore dall’1.1.2018. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
E’ confermata:
- la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica
nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018.
Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- schermature
ancorché per tali interventi dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.
- la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione pari a € 000;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE 811/2013.
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l’efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02).
La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65% in caso di:
- sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
CESSIONE DEL CREDITO
La Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali, a favore dei c.d. “soggetti incapienti”.
Successivamente:
- la Finanziaria 2017 oltre a “confermare” tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la possibilità di cessione del credito anche da parte dei “soggetti capienti”, con riferimento agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% – 75%;
- la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei “soggetti incapienti” è stata riconosciuta:
– fino al 31.12.2021;
- anche con riferimento agli interventi per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% – 75%;
- oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore di “altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”
Ora il Legislatore dispone che la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere effettuata sia dai “soggetti capienti” che dai “soggetti incapienti” per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica previste.
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
È confermata la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR:
- nella misura del 50% (anziché del 36%);
- su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 000).
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
È prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.
Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017.
La detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
“BONUS VERDE”
E’ previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all’ENEA.
È introdotta per il 2018, una nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La nuova detrazione:
- spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.
CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI
In caso di opzione per la cedolare secca rimane fissa l’applicabilità dell’aliquota ridotta del 10%, per i contratti a canone concordato per gli anni dal 2014 al 2019.
Si rammenta che tale agevolazione è riconosciuta anche per il contratto a canone concordato relativo ad un immobile ubicato in un Comune per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.5.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali (a prescindere dal requisito dell’alta tensione abitativa) nonché nel caso in cui il contratto sia stipulato per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.
VALORE BENI SIGNIFICATIVI
Relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, per i quali è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi siano utilizzati i c.d. “beni significativi” individuati dal DM 29.12.99, è stata introdotta una noram significativa in base alla quale:
- l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale”;
- “come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”.
- la fattura emessa dal prestatore deve indicare “oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo … che sono forniti nell’ambito dell’intervento”;
- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 12.2017;
- non è previsto il rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate.
PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO”
È prorogata la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).
Sono esclusi dall’agevolazione in esame:
- i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR,
- i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex b-bis)
- I veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).
È confermata l’irrilevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti / maggiori valori beni strumentali).
BENI ESCLUSI
È altresì confermata l’esclusione dalla maggiorazione per gli investimenti:
- in beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni.
PROROGA “IPER AMMORTAMENTO”
È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.
Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.
E’ stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili di cui alla citata Tabella B con l’aggiunta delle seguenti voci:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica- campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:
- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di
Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE
Alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali)
È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall’impresa per conformarsi:
- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell’ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di
Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.
Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.
Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio “revisionato” sono esenti dai predetti obblighi.
È demandata ad uno specifico Decreto del MISE l’emanazione delle disposizioni attuative.
NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA
E’ stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.
Il nuovo credito d’imposta:
- è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 000;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il F24;
- è utilizzabile dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti. Con apposito Decreto il MEF dovrà definire i criteri / modalità attuative della nuova
DEDUCIBILITA’ IRAP LAVORATORI STAGIONALI
Per il 2018 è riconosciuta, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali), la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, “a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.
BONUS “80 EURO”
È rivisto il c.d. “Bonus 80 Euro” in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo, come di seguito.
Reddito complessivo | Credito spettante |
Non superiore a € 24.600 | € 960 |
Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600 | € 960 X 26.600 – reddito complessivo 2.000 |
Superiore a € 26.600 | 0 |
REDDITO FIGLI A CARICO DI ETA’ NON SUPERIORE A 24 ANNI
E’ innalzato a € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre dall’1.1.2019.
LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI
È confermato l’aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.
RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI
E’ riproposto anche per il 2018 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
DETRAZIONI STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO DSA
E’ prevista l’introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, a decorrere dal 2018, anche nell’interesse dei soggetti a carico, in favore di“minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato”.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative della disposizione in esame.
DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITA’ NATURALI
È introdotta una detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.
La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall’1.1.2018.
ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
E’ previsto che, dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari
Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle:
- cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG.
In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.
Al fine di evitare la sanzione l’acquirente / committente può regolarizzare la violazione inviando l’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Contestualmente dall’1.1.2019 è abrogato lo spesometro.
OPERAZIONI DA / VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA
E’ previsto che i soggetti passivi residenti / stabiliti / identificati in Italia trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni
/ prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica.
In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “si intendono soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi e le modalità di applicazione della disposizione in esame.
CESSIONI DI BENZINA / GASOLIO
A decorrere dall’1.7.2018 è previsto l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
È demandata all’Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell’invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica.
INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati / ricevuti relativi ad operazioni di importo superiore a € 500 il termine per l’accertamento è ridotto di 2 anni.
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI
Ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, l’Agenzia mette a disposizione:
- gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modd. F24 di versamento delle imposte
A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non sussiste l’obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / acquisti.
CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE
E’ previsto che l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, già esercitata nel 2016, resta valida fino al 31.12.2018.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
E’ previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.
A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo
Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.
Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:
- instaurati con le Pubbliche amministrazioni;
- rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
ABROGAZIONE SCHEDE CARBURANTE
E’ disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.
E’ previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.
A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di credito Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.
DIFFERIMENTO DEGLI USA AL 2018
E’ previsto il differimento al 2018 dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA), sostitutivi degli Studi di Settore.
Per l’anno d’imposta 2017 verranno perciò applicati i consueti Studi di Settore.
NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI
E’ stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali (dichiarativi / comunicativi). In particolare, dal 2018:
- per il 730, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23.7. In caso di presentazione diretta al sostituto d’imposta la scadenza rimane fissata al 7.7.
Gli adempimenti in capo ai professionisti abilitati / CAF sono così riformulati:
- 6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6;
- 7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6;
- 7 per le dichiarazioni presentate dall’1.7 al 23.7;
- per il REDDITI / IRAP e il mod. 770 il termine di presentazione è fissato al 31.10.
- le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);
- l’invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre (in caso di scelta dell’invio con cadenza semestrale) è fissato al 9.
PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dall’1.3.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 (in precedenza € 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.
SOSPENSIONE MOD. F24
È confermato che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.
È inoltre previsto che:
- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
E’ riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.
TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI
CAPITAL GAINS
È previsto che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.
Le nuove disposizioni sopra sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall’1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.1.2019.
DIFFERIMENTO IRI
È confermato il differimento al 2018 dell’applicazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI).
DETRAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
Sono state riviste le condizioni per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari “fuori sede”.
Ferme restando le altre condizioni, con riferimento al luogo di ubicazione dell’Università rispetto alla residenza dello studente, soltanto per il 2017 e il 2018, la detrazione in esame è riconosciuta a favore degli studenti:
- iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza (non montano / non in una zona disagiata);
- residenti in una zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una
Università situata in un Comune distante almeno 50 km da quello di residenza;
a prescindere, in tutti i casi, dal fatto che residenza ed Università siano nella stessa Provincia o in Province diverse.
ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO
È introdotta la detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.
(RI)FINANZIAMENTO SABATINI-TER
È confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell’agevolazione
c.d. “Sabatini–ter”, consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
Il termine per l’acquisto dei suddetti beni è prorogato “fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”.
Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, piccole / medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento / pesatura dei rifiuti.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall’1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.
Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.
L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:
- non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).
Merita evidenziare che nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in esame, venga assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile alla piena fruizione, non rilevando l’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
L’esonero si applica:
- per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione;
- anche in caso di conversione, successiva all’1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della
È inoltre previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi / contributi INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:
- attività di alternanza scuola-lavoro
- un periodo di apprendistato
AGEVOLAZIONI SETTORE AGRICOLO
Con l’intento di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, è riproposto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS, a favore dei coltivatori diretti / IAP:
- di età inferiore a 40 anni;
- iscritti nella previdenza agricola dall’1.1 al 12.2018. L’esonero:
- decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un
periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 in materia di aiuti de
È altresì previsto, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale, per il triennio 2018-2020, a favore dei giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, non titolari del diritto di proprietà / diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all’art. 2135, C.c. / coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati, un contratto di affiancamento, l’accesso prioritario alle agevolazioni (mutui agevolati per gli investimenti).
Il contratto di affiancamento prevede:
- l’impegno dell’imprenditore agricolo / coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze;
- la contribuzione del giovane alla gestione, anche manuale, dell’impresa, d’intesa con il titolare e l’apporto di innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d’impresa.
È infine previsto che:
- l’affiancamento non può avere durata superiore a 3 anni e comporta la ripartizione degli utili tra il giovane e l’imprenditore agricolo, “in percentuali comprese tra il 30 e il 50 per cento a favore del giovane imprenditore”;
- nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato ad un IAP ex art. 1, D.Lgs. n. 99/2004.
BONUS BEBE’
L’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 è riconosciuto anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Il bonus in esame, pari a € 960 annui erogato mensilmente dall’INPS, spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 25.000 annui.
EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro / ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
Il nuovo credito d’imposta nel limite del 3‰ dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES /
CANONE RAI 2018
E’ estesa al 2018 la riduzione a € 90 del canone di abbonamento RAI per uso privato.
Restiamo a disposizione per informazioni. Chiarimenti e assistenza. Cordiali saluti.
Studio Ghiotto